Aree Edificabili
Scheda del servizio
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
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Descrizione | Gestione patrimoniale, tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Indirizzo | Piazza San Carlo, 13 | ||||
Telefono |
0384.74003 interno 1 (Rita Gurian) 0384.74003 interno 2 (Alessandra Perversi) |
||||
anagrafe@comune.candialomellina.pv.it (Rita Gurian) info@comune.candialomellina.pv.it (Alessandra Perversi) |
|||||
PEC |
anagrafe.comune.candialomellina@pec.regione.lombardia.it |
||||
Note | Orario in Vigore dal 01/01/2025 | ||||
Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- IMU DELIBERA RICOGNIZIONE VALORE DELLE AREE EDIFICABILI ANNO 2013[.pdf 182,08 Kb - 19/04/2021]
Regolamenti
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) 2021
-
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 5 del 14/04/2021 - in vigore dal 01/01/2021
Regolamento I.M.U.pdf[.pdf 172,43 Kb - 19/04/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 06/05/2021 15:57:01