Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Scheda del servizio
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
L’applicazione della Tari è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
L’applicazione della Tari è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).
La Tari è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
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Descrizione | Gestione patrimoniale, tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Indirizzo | Piazza San Carlo, 13 | ||||
Telefono |
0384.74003 interno 1 (Rita Gurian) 0384.74003 interno 2 (Alessandra Perversi) |
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anagrafe@comune.candialomellina.pv.it (Rita Gurian) info@comune.candialomellina.pv.it (Alessandra Perversi) |
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PEC |
anagrafe.comune.candialomellina@pec.regione.lombardia.it |
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Note | Orario in Vigore dal 01/01/2025 | ||||
Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Avviso scadenze e termini di pagamento anno 2021[.pdf 7,45 Kb - 12/08/2021]
Modulistica
- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2020. Scadenza del termine per il versamento[.pdf 7,58 Kb - 05/08/2020]
- Dichiarazione TARI (originaria o di variazione)[.doc 171,5 Kb - 27/07/2020]
- Denuncia di cessazione TARI[.doc 104,5 Kb - 27/07/2020]
- Richiesta di rateazione carico tributario TARI[.doc 98 Kb - 27/07/2020]
Regolamenti
- Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2021
-
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 18 del 30/06/2021 - in vigore dal 01/01/2021
Regolamento TARI_2021.pdf[.pdf 220,79 Kb - 19/07/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 12/08/2021 11:21:40